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Consigli dell'Avvocato  -

A cura dell' Avv. Valentina Frediani
www.consulentelegaleinformatico.it

Backup e privacy : i consigli dell'avvocato

Anche il Garante si occupa di backup! La normativa in materia di privacy prevede infatti obbligatoriamente l'adozione di misure di sicurezza per prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati personali oggetto di trattamento. Trova di seguito una sintesi di quanto richiesto dall'Autorità Garante e alcune raccomandazioni per fare un backup "a norma".

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I riferimenti giuridici

In materia di privacy il Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede espressamente che il titolare del trattamento (o il responsabile eventualmente nominato) provvedano ad adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'Allegato B del predetto codice. Secondo il legislatore i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita. Oltre al generico obbligo quindi di adottare un sistema di backup, in caso di detenzione di dati sensibili la regola si fa più stringente dovendo il titolare del trattamento adottare idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

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Il consiglio dell'avvocato

Se da una parte, in relazione ai dati contabili e amministrativi, non sussiste un obbligo di definire la periodicità del backup (purché si garantisca il ripristino dei dati), dall'altra, sul fronte dati sensibili e giudiziari, il legislatore richiede espressamente dei termini brevi di ripristino non superiori ai sette giorni solari. Per far ciò occorre ovviamente organizzare temporalmente non solo la parte tecnica del backup ma le modalità di riavvio del trattamento. E' molto importante quindi verificare a priori le tipologie di dati che costituiscono oggetto della normativa: dovremmo infatti considerare che per taluni dati il backup non è obbligatorio ma rimesso alla discrezionalità del titolare (vedasi dati di produzione), per altri invece occorre adottare una soluzione che sia compatibile con l'obbligo di legge (dati clienti, fornitori, dipendenti, utenti). Ricordiamoci infine che le modalità di backup devono essere riportate nel documento programmatico di sicurezza in caso di obbligo di redazione e che anche il recente provvedimento in materia di amministratore di sistema è coinvolto nell'obbligo di backup: dovendo conservare i log minimo sei mesi, il titolare dovrà adottare un sistema di ripristino dati qualora la macchina principale sia danneggiata.

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Maggio 2010
- Avira Antivir e privacy: i consigli dell'avvocato

La normativa in materia di privacy prevede obbligatoriamente l’adozione di un sistema per prevenire i rischi derivanti da malware.
Per facilitarLa, Le propongo una sintesi di quanto richiede l’Autorità Garante e una traccia di quanto potrà esserLe utile integrare nel regolamento informatico interno.


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I riferimenti giuridici

L’allegato B del Codice privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003) prevede espressamente l’obbligo di adozione di sistemi anti-intrusione (punto 16) al fine di evitare accessi non consentiti ai dati di cui è titolare la struttura che li tratta.
Tale obbligo normativo è particolarmente rilevante in considerazione anche delle conseguenze che potrebbero derivare da un accesso non consentito o da un danneggiamento dei dati consequenziale ad un erroneo o doloso accesso da parte di soggetti non incaricati al trattamento.
Il legislatore peraltro obbliga ad effettuare aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti; tali aggiornamenti devono essere effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento deve essere almeno semestrale.
Quindi se il programma è installato su server/pc che ospitano dati sensibili (vedasi dati dei dipendenti in materia di certificati medici, ritenuta sindacale) piuttosto che dati giudiziari (cedolini paga soggetti a pignoramento, decreti ingiuntivi promossi contro clienti insolventi) occorrerà provvedere ad aggiornare il programma semestralmente.

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Il consiglio dell'avvocato

Si riporta di seguito una specifica osservazione su eventuali controlli pratici che possano essere avanzati dagli organi competenti.
L’obbligo di adozione di misure anti-intrusione è fondamentale al fine di dimostrare di aver adeguatamente risposto agli obblighi normativi vigenti in materia di misure minime di sicurezza, come indicato dal legislatore.
Difatti, l’omissione delle misure di sicurezza comporta responsabilità anche di tipo penale.
Di conseguenza, le misure atte a prevenire tutta una serie di "danni"ai dati trattati, dovranno essere adeguatamente dimostrate, sia nel caso di intervento delle Autorità Controllanti (vedasi perquisizione o controllo da parte della Guardia di Finanza mediante operatori presso la struttura) sia nel caso di richiesta di conferma di adozione che può avvenire da parte dell’Autorità Garante. Pertanto, occorrerà avere la soluzione di sicurezza effettivamente sussistente o la relativa documentazione di acquisto (nel caso di richiesta scritta da parte dell’Autorità di asseverare l’adempimento inerente le misure di sicurezza), al fine di dimostrare di aver ottemperato nei termini di legge (quindi a decorrere dal primo gennaio 2004 oppure dalla data di avvio del trattamento effettuato con l’ausilio del pc/server).




Marzo 2010 - Accessi internet e mail personale del dipendente.

Il 23 febbraio scorso la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro non può controllare con apparecchiature elettroniche gli accessi a internet ed alla posta elettronica dei dipendenti, e non solo, qualche accesso al web per motivi
personali non è giusta causa di licenziamento.
E’ ovvio che questa sentenza non va letta come un divieto assoluto di presenza di programmi di controllo o monitoraggio, ma, data la facilità per quest’ultimi di trasformarsi in mezzi di controllo a distanza, ancora una volta è chiaro come sia indispensabile adottare un regolamento informatico e mai dimenticare tutta la documentazione necessaria dal punto di vista degli obblighi privacy.
Per saperne di più
http://www.consulentelegaleinformatico.it/sentenzedett.asp?id=45
http://www.consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=221


Febbraio 2010 - Misure di sicurezza e controllo Guardia di Finanza

Ieri ho assistito ad un intervento della guardia di finanza su un cliente in materia di privacy: a parte richiedere tutta la documentazione, sul fronte sicurezza si sono concentrati particolarmente sulla gestione del back-up ed hanno provato a chiedere ad alcuni operatori la loro password, per vedere se era a norma di legge. Evidentemente gli aspetti in materia di antivirus ed anti-intrusione non sono particolarmente sentiti. Eppure le maggiori vulnerabilità dal punto di vista informatico dovrebbero derivare da questi aspetti… hanno chiesto però nell’occasione la mappatura dei programmi detenuti… della serie: ogni occasione è buona!


Avv. Valentina Frediani


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